Condannata Banca a restituire somme illegittimamente addebitate, correntista da debitore diventa creditore!

Tribunale di Napoli, condannata Banca a restituire somme illegittimamente addebitate sul conto corrente del correntista che da debitore diventa creditore!

Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019

Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 1866/2019 del 19/02/2019 – condanna Italfondiario a pagare correntista € 14.700 euro per un rapporto di conto corrente Banco Napoli, il cui saldo riportato dalla banca era addirittura a debito del correntista di circa 54.000 euro!

Ottimo risultato dell’avvocato Marco Cosentini, che finalmente dopo sei anni di causa porta a casa un importante risultato e si chiude così la battaglia legale di una storica ditta Napoletana, contro il Banco di Napoli, a sua volta rappresentato da uno staff di colleghi e professori di diritto bancario, con una significativa sentenza di accoglimento.

L’istituto di credito nel 2012, alla data di chiusura del rapporto bancario e per tutto il giudizio, ha sempre dedotto di essere creditore di circa €54000. Oggi, dopo diverse perizie contabili Ctu, udienze e numerosi atti giudiziali, con la predetta sentenza è stato accertato, non solo che nulla è dovuto al Banco di Napoli ma che quest’ultimo è addirittura tenuto alla restituzione in favore del correntista di € 14.707,42 €, a titolo di somme indebitamente percepite. Il lavoro di squadra fra i tecnici di HGM108 Consultancy e lo Studio Legale dell’Avvocato Marco Cosentini, ha portato a risultati utili e positivi per il correntista, che finalmente ha potuto mettere la parola fine a questa vicenda giudiziale durata così tanto tempo.

Vediamo dalla sentenza le fasi principali dello svolgimento del giudizio.

Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 N. 17496/2013 R.Gen.Aff.Cont.

Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice Onorario di Tribunale, avv. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17496/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all’udienza del 08/01/2019     TRA  ……………., in persona della omonima ditta individuale (………) elettivamente domiciliata in Napoli alla via E. Gianturco n. 88 presso l’Avv. Marco Cosentini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;  – ATTORE

–  E   ITALFONDIARIO spa, in persona del legale rapp.te pt (p.iva 00399750587), elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzo falcone n. 1 presso l’Avv. ………, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, – CONVENUTA

CONCLUSIONI

All’udienza dell’8.1.2019 le parti concludevano come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo regolarmente notificato la parte attrice adiva l’intestatoTribunale al fine dell’accoglimento delle conclusioni formulate nell’atto di citazione, ovvero di accertare e dichiarare la nullità dei contratti bancari intercorsi tra le parti,accertare e dichiarare l’invalidità di ogni altra obbligazione contratta, di determinare l’esatto importo del dare/avere tra le parti, anche con CTU, dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 illegittimamente addebitate e riscosse pari a € 145926,53, in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta circa i fatti dedotti, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione. Si costituiva la Banca convenuta la quale chiedeva dichiararsi la domanda inammissibile e infondata, nonché nulla e che non è dovuto alcunché per la parte attrice, per intervenute prescrizione, con vittoria di spese e competenze di lite. Va rilevato che l’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostituendo alla “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tuttavia la predetta eliminazione della necessità di esporre lo svolgimento del processo non esclude la necessità di definire il fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell’istruttoria; inoltre a tal proposito n particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è stato chiarito che: a) in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864).

Nel corso del giudizio si procedeva alla CTU, quindi rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione alla udienza dell’8.1.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Venendo al merito della controversia, va rilevato che si opina che la pattuizione contrattuale intercorsa fra le parti sia nulla sia laddove parametra il tasso debitore al tasso di interesse praticato sulla piazza (cd. clausola uso piazza), giusto il disposto di cui all’art. 1284 III co. c.c., che impone l’obbligo della forma scritta per la pattuizione d’interessi superiori al tasso legale, sia laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per essere la stessa contrastante con il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 ult. co. c.c. Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza e premesso che l’art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse, Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge 154/92, in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione. In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all’art. 1346 c.c. poiché, riferendosi enericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass. 8-5-1998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657). In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all’entrata in vigore della legge 154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data di acquisto dell’efficacia della legge stessa, atteso che l’art. 4 della citata legge, poi trasfuso nell’art. 117 del d.lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l’innovazione normativa “impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo” (cfr. Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 2-5-2002 n. 6258). Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque: in quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all’entrata in vigore della L. n. 154/92 (e quindi fino al 8-7-1992); in quella calcolata in applicazione del criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall’art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico contenuto) dopo l’entrata in vigore di tale legge (nel caso di specie le norme applicabili ratione temporis sono gli artt. 4 e 5 della legge 154/92 in considerazione della protrazione della loro efficacia operata dall’art. 165 del d. lgs. 385/93 atteso che la delibera del Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 CICR, cui la disposizione fa riferimento, è stata adottata solamente il 4/3/03, con efficacia dall’1/10/03 e, pertanto, solo da quest’ultima data è entrato in vigore l’art. 117 tulb); da quel momento infatti la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve ritenersi quella prevista dalle citate norme stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla disciplina generale contenuta nell’art. 1284 c.c.. Circa, poi, la clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale, questo giudicante, invero, condivide quell’orientamento del Supremo Collegio che, operando un revirement rispetto al precedente orientamento, ha colto la sensazione diffusa fra gli operatori secondo cui l’uso bancario prevedente la detta capitalizzazione avesse natura negoziale (e cioè mera imposizione, frutto della posizione di contraente più forte propria degli istituti bancari) e non normativa, ovvero regola condivisa dai consociati, accompagnata in quanto tale, oltre che dalla diuturnitas, dall’opinio iuris ac necessitatis. Sotto tale profilo non può sottacersi che nella soggetta materia è intervenuta Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, in Foro It., 2004, I, 110 la quale, nel dare conferma al detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374), che ha ormai acquisito valore nomofilattico (giusta Cass., Sez. Un., n. 21095/2004 e per essere stato ribadito in modo granitico da Cass., 30 marzo 1999, n. 3096; Cass., 11 novembre 1999, n.12507; Cass., 13 giugno 2002, n. 8442; Cass., 28 marzo 2002, n. 4490; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17338; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2953, in tema di mutuo bancario;), è meritevole di ulteriore condivisione, avendo dato (implicitamente) conto delle ragioni giuridiche per cui non può trovare riscontro l’interpretazione ricevuta da alcune (per vero,comunque, minoritarie) pronunce di merito. Segnatamente, non si condividono le argomentazioni talvolta utilizzate da una certa giurisprudenza (cfr. Trib. Roma 27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002) a sostegno dell’applicabilità a tale “tipo” negoziale dell’anatocismo cd “indiretto” ( in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l’applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l’insuperabilità del dato testuale dell’art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l’interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di ratio tra il conto corrente ordinario-che prevede Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 l’esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c., e conto corrente bancario, che prevede l’inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l’art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all’art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 già citata; cfr. Cass. n. 6558/1997; C. App. Lecce n. 598/2001). Corre l’obbligo a questo punto di affrontare la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi. In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che “l’art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell’anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l’applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell’anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l’anatocismo semestrale”, conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un “fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale”. Al riguardo, si osserva che “sarebbe possibile individuare nell’art.1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di interessi)”. Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che “il saggio degli interessi legali è determinato […] in ragione di anno”, individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l’effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall’art.1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che “ex lege ( in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall’ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale”. Orbene, a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall’art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell’anatocismo, e dall’altro della “specialità” dell’obbligazione di interessi rispetto al “genus” delle obbligazioni pecuniarie. Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all’anatocismo sia alla natura dell’obbligazione di interessi. E’ difatti ad opinarsi che il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l’obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell’anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura” (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. n. 2593/2003). Non vi è allora possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all’art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all’art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 periodicità più lenta quale quella annuale “rinvenuta” nel “sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all’art. 1283 c.c., norma dettata “ad hoc” per prevedere a quali condizioni l’interesse semplice può diventare interesse composto, sia “frustrare” la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l’art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia “immaginare” un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e “di riserva” (residuale) rispetto all’anatocismo “di cui all’art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo “esclusivo”, ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale” annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all’art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l’obbligazione di interessi alla “remuneratività” delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse. Conclusivamente, in coerenza con l’affermata nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, deve convenirsi che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi, oltre alla citata Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653 in motivazione, App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887). A tanto occorre aggiungere che non possono considerarsi dovute né la commissione massimo scoperto (specie laddove non sia prevista la base di calcolo su cui computare la stessa), né le spese, qualora esse non siano oggetto di previa precisa pattuizione fra le parti (in mancanza di adeguata prova della loro pubblicizzazione). Trattasi nuovamente di conclusione asseverata dalle Sezioni Unite della Cassazione (2 dicembre 2010, n. 24418), le quali, in merito al principio se debba essere applicata la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale o se non debba essere applicata alcuna capitalizzazione, hanno così statuito: detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio juris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori. Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, relativamente alla ripetizione di indebito, va rilevato che secondo la recente Cass. Civ., I, n. 28819 del 30.11.2017 la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato, in punto di prescrizione, che “l’azione di ripetizione dello indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Ciascun versamento, infatti, “non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione”. Non compete, tuttavia, al correntista, precisa la Cassazione, l’allegazione della mancata effettuazione di tali versamenti, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata esclusivamente dall’illegittimo computo degli importi annotati in conto per interessi e commissione di massimo scoperto. Incombe, invece, alla banca che eccepisca la prescrizione del credito, l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto. Tale principio di diritto, conclude il giudice di legittimità, è espressione del più generale principio actio nondum nata non praescribitur (di cui all’art. 2935 c.c.) e trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche del conto corrente bancario, che, escludendo l’esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione, a meno che il conto non presenti un saldo debitore superiore all’importo del Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 fido accordato al cliente. La Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato, in punto di prescrizione, che “l’azione di ripetizione dello indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Ciascun versamento, infatti, “non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”.

Prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione”. Non compete, tuttavia, al correntista, precisa la Cassazione, l’allegazione della mancata effettuazione di tali versamenti, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 esclusivamente dall’illegittimo computo degli importi annotati in conto per interessi e commissione di massimo scoperto. Incombe, invece, alla banca che eccepisca la prescrizione del credito, l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto. Tale principio di diritto, conclude il giudice di legittimità, è espressione del più generale principio actio nondum nata non praescribitur (di cui all’art. 2935 c.c.) e trova giustificazione nelle caratteristiche specifiche del conto corrente bancario, che, escludendo l’esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione, a meno che il conto non presenti un saldo debitore superiore all’importo del fido accordato al cliente. Dopo aver effettuato la predetta puntualizzazione occorre precisare che nel caso di specie, si è proceduto all’esame del conto corrente, nonché dei conti anticipi, sulla base della documentazione prodotta in atti. Commissione massimo scoperto

Parte opponente lamenta la illegittima appostazione per commissione di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma stessa (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870). Tesi questa da ritenere preferibile, anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002). Da ciò discende che essa va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione della banca, ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Oggi, però, contrariamente alla sua natura ed alla definizione che ne fa la Suprema Corte, la cms non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento; in particolare, alcuna dottrina sostiene che la cms è “conteggiata ad ogni chiusura di conto … in una misura percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato e cioè sull’esposizione massima effettivamente raggiunta”. Vi è quindi una incolmabile contraddizione tra metodologia di calcolo e funzione tradizionale della cms: detta contraddizione porta, secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, alla nullità di quell’addebito, non trovando una giustificazione causale. Deve, dunque, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta. E’ stato osservato, infatti, che “la commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell’apertura di credito e indipendentemente dall’utilizzazione dell’apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito” (Cfr.Trib. Milano, 4 luglio 2002). Inoltre, “l’assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato “ante” L. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non è idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d’Italia” (cff. Appello Lecce, 22 ottobre 2001; Tribunale Lecce, 6 marzo 2006 n. 422). La commissione di massimo scoperto non può avere la causa di una “commissione di affidamento” (giacché il cliente che utilizza l’apertura di credito si trova nell’impossibilità di rifiutare gli oneri conseguenti all’utilizzazione dell’apertura dì credito) e comunque non può essere applicata su un “conto chiuso” (visto che con la chiusura del conto viene meno anche l’apertura di credito e dunque la messa a disposizione del denaro quale onere da retribuire). È rilevabile d’ufficio la nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di una sua causa giustificatrice (Tribunale Milano, 4 luglio 2002 – Soc. Revisione e altro e. Soc. Banca di Roma). Onere della prova Non può a questo punto obliterarsi che l’inesistenza della “causa debendi” è un elemento costitutivo (unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all’attore (Cass., 4 agosto 2010, n. 18046; Cass., n. 5896 del Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019-  17/03/2006; Cass., 13/02/1998, n. 1557; Cass., 21/07/2000, n. 9604). E’ pertanto onere della parte istante portare all’esame del giudice tutta la documentazione atta a confortare il proprio assunto.

Esame Ctu Occorre ora rivolgere l’attenzione alla disposta Ctu. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all’operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). La Cass.Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d’ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D’altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un’analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Sulla scorta di tali argomentazioni è stato dato incarico al Ctu, Dott. Rosa Coscia, la quale ha statuito, nel proprio elaborato, tenendo conto di quanto disposto e specificato nel mandato peritale conferito, che il rapporto di conto corrente nn.16000002 computando gli interessi attivi e passivi al tasso nominale dei B.O.T., escludendo dal conteggio la commissione di massimo scoperto, addebitando le spese laddove risulta rispettata la pattuizione tra le parti, considerando le operazioni nella data di valuta, non conteggiando gli interessi nei periodi intermedi del rapporto per i quali manca la documentazione e ripartendo nei conteggi dal saldo più recente e documentato, ottenendo i seguenti risultati: CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE: il saldo a credito del correntista è di €52.670,00 di cui €53.173,14 da cui sottrarre gli interessi di €503,14. Al 31/12/2011, dagli estratti conto della Banca il saldo a debito del correntista risulta pari ad € 39.794,18, per un credito del correntista di € 12875,82. Per quanto concerne il conto corrente n. 10001369 si è statuito che nei limiti della documentazione esaminata e rinvenuta agli atti, la scrivente ha ricostruito il rapporto di conto corrente n.10001369, computando gli interessi attivi e passivi al tasso nominale dei B.O.T., escludendo dal conteggio la commissione di massimo scoperto, addebitando le spese laddove risulta rispettata la pattuizione tra le parti, considerando le operazioni nella data operazione, non conteggiando gli interessi nei periodi intermedi del rapporto per i quali manca la documentazione e ripartendo nei conteggi dal saldo più recente e documentato, ottenendo i seguenti risultati: il saldo a credito del correntista è di €2.056,05 di cui € 2.330,90 rappresenta il capitale lordo a credito da cui detrarre gli interessi Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 per € 274,85; mentre al 31/03/2005, dagli estratti conto della Banca il saldo a debito del correntista risulta pari ad €224,40, per un credito del correntista per € 1831,60. Per gli altri rapporti di conto corrente, aventi n. 64001955 e n. 64001951 il CTU ha statuito che a causa della mancanza di documentazione in atti non si è avuta la possibilità di comprendere la natura del conto corrente né è stata possibile effettuare alcuna ricostruzione. In ragione di tali conclusioni va statuito che la domanda di parte attrice non può che essere accolta parzialmente. Va rilevato che il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il suo credito; infatti Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Milano ha poi osservato che “nell’ipotesi inversa, in cui sia il correntista ad agire in giudizio, formulando domanda di accertamento negativo del debito e di ripetizione di indebito, in virtù dei principi di cui all’art. 2697 c.c., sarà onere dell’attore provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente il correntista dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore. In mancanza della documentazione completa, il credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile” (così, Cass. Civ, 9201/2015). Detta conclusione viene vista dalla giurisprudenza di merito come un corollario dell’art. 2697 c.c., in ossequio del quale il correntista attore deve dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito (o per la rideterminazione del saldo del conto corrente), assolve compiutamente il proprio onere probatorio solo depositando tutti gli estratti conto analitici, non essendo possibile in mancanza un’esatta ricostruzione Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 del rapporto di conto corrente. Sono inutilizzabili le risultanze della consulenza contabile effettuata in mancanza dei predetti estratti conto analitici, in luogo dei quali il perito abbia inserito alcune voci “a quadratura”, pur dichiarando che le stesse “potrebbero non incidere significativamente sui risultati finali”. Questi sono i principi di diritto espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella, con sentenza n. 4548 del 07.10.2015. Non possono trovare, quindi, accoglimento le ulteriori ragioni spiegate dalla parte attrice in quanto non provate e sfornite di supporto probatorio. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell’accoglimento delle ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a Sentenza n. 1866/2019 pubbl. il 19/02/2019 RG n. 17496/2013 Repert. n. 2849/2019 del 19/02/2019 fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). In ragione del parziale accoglimento della domanda principale, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, così come le spese di CTU liquidate con decreti dell’11.3.2016 e del 19.4.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio introdotto mediante atto di citazione, così provvede:

– In parziale accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice condanna l’Italfondiario spa al pagamento in favore della sig. Tutore Maria della somma complessiva di € 14707,42, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

– Rigetta ogni altra domanda proposta;

– Compensa per 1?2 le spese di lite e condanna la parte convenuta al pagamento di € 230,00 per spese ed € 2500,00 per compensi oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all’Avv. M. Cosentini;

– Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreti dell’11.3.2016 e del 19.4.2017, a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.

       Così deciso in Napoli, il 18.2.2019

Rosario De Vincenzo

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Rosario De Vincenzo, Consulente e Life e Business Coach. È stato Mediatore creditizio per tantissimi anni e imprenditore nel settore della finanza, del marketing e delle tecnologie, con esperienza maturate da oltre 25 anni. Si occupa di start-up tecnologiche e di marketing ad alto valore aggiunto. È Financial e Marketing Coach certificato Trainer in Programmazione Neurolinguistica - Business e Master Practitioner PNL, Coach PNL (R. Bandler- J. La Valle) - autore del best seller “Usura Bancaria” Bruno Editori 2013 e del best seller: “Contro l’Usura Finanziaria” MIND Edizioni 2016, autore del best seller Marketing Essenziale MIND Edizioni 2018 - fondatore dei marchi HGM -HGM108 - Msnet Lab e dell’Associazione Italiana contro l’Usura bancaria, diplomato al MICAP, Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni, Laureato in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - Laureato in Scienze dell’Organizzazione - Docente di Alta Formazione per diversi Istituti di ricerca Universitari Pubblici e Privati - Consulente per Enti Pubblici ed Ambasciate per progetti Trans-Nazionali- V-blogger blog: www.usurabancaria.com canale youtube www.ilmarketingessenziale.com www.rosariodevincenzo.it www.rosariodevincenzo.it/dvracademy rosariodevincenzo@libero.it
Rosario De Vincenzo
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